Con la sigla CE-M si identificano le bilance OMOLOGATE PER USO LEGALE.

Nel mondo della pesatura convivono diversi concetti di omologazione e certificazione, che vogliamo riassumere per fare un po’ di chiarezza a chi si approccia a questo mondo senza esperienze passate, o con informazioni frammentarie e confuse.

I concetti che differenziano uno strumento per pesare sono:

OMOLOGAZIONE CE – Indica il rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza, il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo, in genere tutti gli strumenti sono omologati CE.

OMOLOGAZIONE CE-M identifica uno strumento LEGALE (attenzione che legale non è sinonimo di fiscale), ovvero uno strumento che rispecchia determinati requisiti imposti dalla legge e nello specifico dalla Metrologia Legale. Gli strumenti omologati CE-M hanno una speciale omologazione rilasciata dal Ministero dell’Interno, e riportano una targhetta con la caratteritsica M verde, inoltre riportano una etichetta con la data (mese/anno) di scadenza della verifica periodica.

In sostanza uno strumento quando viene verificato per la prima volta CE-M e lascia la casa del fabbricante riporta già una scadenza triennale, e chi acquista questo strumento deve provvedere a iscriverlo nello stato degli utenti metrici della propria provincia (l’ufficio metrico è un organo della Camera di Commercio, contattate pertanto la Vs. Camera di commercio di competenza per avere informazioni, o cercate i suoi riferimenti sul web), e dopo 3 anni farlo verificare nuovamente per rinnovare la scadenza.

Le bilance generalmente sono corredate da un foglio precompilato emesso dal fabbricante, basta compilarlo con i propri dati (attenzione che la sede da compilare è quella dove la bilancia viene installata, non la sede legale) ed inviarlo – anche via pec – alla camera di commercio di competenza (competenza si intende quella della provincia di installazione dello strumento).

CERTIFICAZIONE ACCREDIA Il certificato Accredia viene emesso, su richiesta, sugli strumenti che interverranno in un processo produttivo certificato ISO. Il Certificato è legato alla misura che lo strumento indica, non sullo strumento in quanto tale.

In questo caso il certificato non viene emesso in relazione alle caratteristiche strumentali ma in riferimento alla taratura della bilancia, la taratura esprime la capacità dello strumento di rendere una lettura coerente con il peso utilizzato per testarla.

Il certificato quindi viene emesso da un CENTRO DI TARATURA ACCREDIA.

La ns Azienda, oltre a fornire strumentazione omologata CE-M, si occupa anche della verificazione periodica triennale, seguiamo pertanto il Cliente dall’acquisto, alla manutenzione, alla calibrazione (se necessaria), alla verificazione triennale.

Gli strumenti che generalmente hanno bisogno di queste particolari “attenzioni” sono tutte le bilance che riportano una M nera su sfondo verde o bianco.

La bilancia inoltre deve essere dotata alla prima verificazione periodica di un bollino verde quadrato più grande (contrassegno di verificazione periodica) che fornisce l’informazione sul fabbricante metrico che ha verificato lo strumento e il mese e l’anno di scadenza, data entro il quale tale verifica deve essere rinnovata.

 

Se possedete uno strumento omologato CE-M scaduto o in scadenza e desiderate avere un preventivo sui costi per la verifica periodica non esitate a contattarci allo 0434.555911 o via email.

La nostra Azienda è abilitata alla verificazione periodica su strumenti da pochi kg a 60.000 kg.

APPROFONDIMENTO:

Verifica Periodica Strumenti di misura
La metrologia legale, materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. r) è la parte della scienza delle misure (metrologia scientifica) che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura utilizzati per le transazioni commerciali, con la finalità di garantire, attraverso l’esattezza della misura finalizzata a interessi pubblici, la pubblica fede in ogni tipo di transazione commerciale.
La metrologia legale è considerata una precondizione necessaria per garantire, nell’ottica della libera concorrenza, il buon funzionamento del mercato, con particolare riguardo alla tutela del consumatore e alla trasparenza degli scambi commerciali, concetti che sono alla base dei moderni principi di concorrenza.
La verificazione periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

La verificazione periodica ha lo scopo di accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. Sono soggetti alla verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali (articoli 1-2 del D.M. 93/2017).

QUANDO VA RICHIESTA LA VERIFICAZIONE PERIODICA?
Le imprese che utilizzano strumenti metrici nelle transazioni commerciali devono richiedere la verifica periodica degli strumenti di misura nei seguenti casi: 1) entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di validità della verifica precedente; 2) entro i 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione degli strumenti che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
La verificazione periodica va inoltre effettuata entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali.

Le modalità di verifica sono descritte nel Decreto 21 aprile 2017, n. 93.
Link alla Gazzetta Ufficiale


A CHI VA RICHIESTA LA VERIFICA GLI STRUMENTI?
La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita:
  • dagli Organismi di verifica privati abilitati da Unioncamere, accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17025 o 17065 (art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93).
  • dai Laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di Commercio o da Unioncamere che possono operare fino alla fine del periodo transitorio fissato al 29 ottobre 2020 previa dimostrazione di aver avviato l’iter di accreditamento previsto dalla normativa vigente tramite l’avvenuta accettazione formale della relativa offerta economica (rif. art. 42 del Decreto-legge 30/4/2019, n. 34, in vigore dall’1/5/2019 e articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

L’elenco degli Organismi è consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2 L’elenco dei soggetti che possono operare nel periodo transitorio è consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/upload/file/-organismi%20DL%2034.pdf  

COME FACCIO A SAPERE QUANDO SCADE UNO STRUMENTO?
L’esito positivo della verificazione è attestato mediante apposizione sullo strumento di una etichetta autoadesiva di colore verde, distruttibile con la rimozione e riportante la data di scadenza. Ogni tipologia di strumento ha una propria periodicità di verificazione, come da allegato IV al Decreto 21 aprile 2017, n.93 e l’etichetta verde ricorda il mese e l’anno di scadenza. Attenzione: la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va sempre richiesta a seguito di ordine di aggiustamento, modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria (se tale riparazione comporta la rimozione dei sigilli di protezione).

 
TIPO DI STRUMENTO PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO (ALL. IV DM 93/2017)
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO
  • 3 anni
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
  • Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni